Il nostro ordinamento giuridico contempla tre differenti istituti giuridici di protezione per le persone che hanno una ridotta (o nulla) capacità di manifestare la propria volontà, con l'obiettivo comune di tutelare le persone “fragili”, siano esse maggiorenni che minori emancipati (cioè quelli autorizzati a contrarre matrimonio a 16 anni e i giovani che abbiano compiuto il 17 anno di età):
- l'interdizione, a cui si può ricorrere qualora una persona si trovi in condizioni di abituale infermità di mente di tale gravità da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi (art. 414 C.C., così come modificato dalla legge 6/2004). L'interdetto, nella cura dei propri interessi, viene sostituito da un rappresentante legale (il tutore) mentre il protutore rappresenta l'interdetto nel caso di impedimento del tutore o di conflitto di interessi dello stesso.
- l'inabilitazione, a cui si ricorre quando si ritiene che la persona non si trovi in uno stato d'infermità tale da giustificare il ricorso all'interdizione (art. 415 C.C). Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici. Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi. Con l'inabilitazione viene pertanto dichiarata un'incapacità relativa: l'inabilitato può provvedere all'ordinario, ma deve essere assistito dal curatore per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione. Di fatto il curatore assiste ma non sostituisce la persona.
- l'amministrazione di sostegno (introdotta con la legge 9 gennaio 2004 n. 6), a cui si ricorre quando, in presenza di persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, si intenda offrire tutela con la minore limitazione possibile della capacità di agire, rispettando e valorizzando contestualmente le capacita' residue (art. 404 C.C). L'amministrato è considerato, di norma, capace di curare i propri interessi, e la sua sfera di capacità viene limitata solo in relazione al compimento di determinati atti per i quali viene designato l'Amministratore di Sostegno. L'istituto e' pertanto caratterizzato dalla continua adattabilità alle esigenze del beneficiario spesso destinate a modificarsi nel tempo. A differenza dell'interdizione e dell'inabilitazione, dotate di tendenziale stabilità, l'amministrazione di sostegno può inoltre configurarsi anche come misura di tutela meramente temporanea. La figura dell'Amministratore è pertanto chiamata, non a sostituire ma, a "prendersi cura della persona", a preservare le autonomie del beneficiario, a una presa in carico globale dell'individuo,al rispetto delle sue aspirazioni, tenendo in giusta considerazione tutti i suoi contesti di vita.
L'Amministratore rappresenta quindi una forma di protezione giuridica che, tenendo conto della persona e dei suoi contesti di vita, ne valorizza le capacità.
I tre provvedimenti non possono coesistere ma sono alternativi gli uni agli altri.