In attuazione dell’articolo 1, comma 629, lettera b, della legge 190/2014, (Legge di stabilità 2015) la nostra Azienda applica il meccanismo dello split payment sulle fatture con data posteriore al 31/12/2014.
Il fornitore deve emette regolarmente fattura completa di imponibile ed IVA, scrivendo l’annotazione “scissione dei pagamenti“ nell’apposito spazio, quindi (alla scadenza) incasserà il corrispettivo senza l’IVA, che la nostra Azienda provvederà a versare direttamente al Fisco.
Restano escluse alcune tipologie di operazioni già oggetto di reverse charge.
Come da D.L. 50/2017 lo split payment è entrato in vigore per i professionisti dal 1/7/2017 per poi cessare i suoi effetti dal 14/07/2018 in seguito al D.L. 87/2018. Pertanto le disposizioni in materia di split payment attualmente non si applicano alle prestazioni rese dai soggetti che operano con ritenuta d'acconto.
Restano escluse alcune tipologie di operazioni già oggetto di reverse charge.
Come da D.L. 50/2017 lo split payment è entrato in vigore per i professionisti dal 1/7/2017 per poi cessare i suoi effetti dal 14/07/2018 in seguito al D.L. 87/2018. Pertanto le disposizioni in materia di split payment attualmente non si applicano alle prestazioni rese dai soggetti che operano con ritenuta d'acconto.